Le Novità del Decreto Legge
Il 10 agosto 2023, sulla Gazzetta Ufficiale n. 186, è stato pubblicato il testo del Decreto Legge 13 giugno 2023, n. 69, coordinato con la legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103. Questo decreto introduce disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
Il Decreto Legge era stato inizialmente approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 giugno 2023 e successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2023.
Tra le numerose disposizioni relative alle procedure di infrazione, il decreto legge affronta anche l'argomento dell'aliquota agevolata dell'imposta di registro, simile a quella prevista per l'acquisto della prima casa, senza obbligo di stabilire la residenza nel comune in cui è situato l'immobile acquistato (procedura di infrazione n. 2014/4075).
Nel 2018, la Commissione europea aveva invitato l'Italia a modificare la disciplina relativa all'agevolazione in materia di imposta di registro per l'acquisto della prima casa. Era stato rilevato un trattamento di favore nei confronti dei cittadini italiani, creando così una disparità nei confronti dei cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea che non beneficiavano di alcun trattamento preferenziale a meno che non avessero effettivamente stabilito la residenza nel comune in cui si trovava l'immobile o se non vi si trasferivano entro 18 mesi dall'acquisto.
L'obiettivo principale del decreto è quello di prevenire l'apertura di nuove procedure di infrazione e di evitare l'aggravamento di quelle pendenti, allineando l'ordinamento nazionale al diritto dell'Unione Europea e alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Al momento, l'Italia ha un numero di procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea superiore alla media degli altri Stati membri dell'Unione Europea.
Il testo del decreto è composto da 27 articoli che facilitano la chiusura di 8 procedure di infrazione, affrontano 8 casi di pre-infrazione e adeguano l'ordinamento nazionale a 9 regolamenti e una direttiva.
Novità sull'Agevolazione Prima Casa per i Residenti all'Estero
Il decreto introduce nuove disposizioni riguardo all'agevolazione prima casa per i soggetti che si trasferiscono all'estero. In particolare, all'articolo 2, si prevede una modifica al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
Le nuove regole richiedono che, per poter beneficiare dell'agevolazione fiscale, il soggetto trasferitosi all'estero per ragioni di lavoro debba aver risieduto o svolto la sua attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la sua attività prima del trasferimento. Questo comporta un cambiamento significativo rispetto alle condizioni precedenti, che richiedevano solamente il trasferimento all'estero per motivi di lavoro.
L'agevolazione fiscale consente, in determinate circostanze, l'applicazione di un'imposta di registro al 2%, con imposte ipotecarie e catastali fisse a 50 euro ciascuna, oppure un'Iva al 4%, con imposte di registro, ipotecarie e catastali fisse a 200 euro ciascuna, all'atto di acquisto dell'abitazione.
Questo intervento legislativo mira a portare l'Italia in piena conformità con le direttive europee e ad evitare ulteriori procedure di infrazione, garantendo un trattamento equo sia ai cittadini italiani che a quelli provenienti da altri paesi dell'Unione Europea.
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